Si consideri la seguente fattispecie. Una società creditrice propone pignoramento presso terzi contro altra società, debitrice della stessa, avente ad oggetto dei crediti vantati dalla seconda nei confronti di una terza società. Le somme che vengono pignorate sono quelle corrispondenti ai canoni di locazione dovuti dalla terza pignorata (conduttrice) alla debitrice esecutata (locatrice), a partire da una certa data, in forza di contratto di locazione di immobile commerciale. A seguito della notifica del pignoramento, la terza pignorata rilascia dichiarazione parzialmente negativa, con cui riconosce di essere debitrice della suddetta somma per canoni non pagati, ma eccepisce che tale debito è totalmente estinto per compensazione legale con un suo contro-credito nei confronti della debitrice esecutata. Questo è esattamente il fatto di cui si è dovuto occupare il Tribunale di Roma, sezione esecuzioni mobiliari, con ordinanza del 14/5/2025, emessa in seguito all’opposizione della creditrice procedente alla dichiarazione del terzo.
In sede di contraddittorio ai sensi dell’art. 549 c.p.c. per l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, però, emerge che il credito eccepito in compensazione (legale) è ancora in corso di accertamento sub iudice. Deriva infatti da un conferimento di ramo d’azienda che la debitrice esecutata ha effettuato a favore della terza pignorata, il quale tuttavia difetta dei requisiti previsti dalla normativa regionale e necessita quindi della relativa regolarizzazione, il cui costo a carico della società conferitaria viene stimato da una perizia di parte prodotta nel relativo giudizio. Dal momento che tale credito è soltanto ipotetico ed incerto, in quanto non c’è stata ancora alcuna pronuncia giudiziale che lo abbia accertato, non può essere considerato idoneo per operare una compensazione legale, difettando dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall’art. 1243 c.c. Il Tribunale, quindi, dopo aver negato l’estinzione per compensazione del credito vantato dalla debitrice esecutata nei confronti della terza pignorata (per i canoni di locazione), accerta l’esistenza dell’obbligo da parte di quest’ultima e la condanna alla rifusione delle spese del giudizio a favore della creditrice procedente.
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