La Cassazione chiarisce che l'interruzione della prescrizione per il pagamento di una sanzione amministrativa nei confronti di uno dei coobbligati in solido vale anche per gli altri coobbligati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28149/2024, nell’occuparsi del tema della responsabilità solidale per il pagamento di sanzioni amministrative, ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale, che estende le regole del codice civile in tema di interruzione della prescrizione anche ai casi di solidarietà previsti dall’art. 6 della legge n. 689/1981 (che regola appunto le ipotesi in cui per il pagamento di sanzioni amministrative siano obbligati in solido più soggetti, l’autore materiale della violazione e altri).
L’art. 28 della medesima legge prevede espressamente che il diritto a riscuotere le somme dovute per illeciti amministrativi si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Quest’ultimo, all’art. 1310, prevede appunto che l’atto con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri condebitori. La stessa Cassazione afferma: “al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali; l'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero”.
Nel giudizio in esame era stato notificato un decreto per il pagamento alla banca coobbligata in solido, nel corretto termine dei cinque anni dalla data del verbale di contestazione dell’illecito, mentre lo stesso decreto era stato notificato al debitore principale una volta scaduto il termine prescrizionale. Le ragioni del debitore principale non hanno però trovato accoglimento, in quanto la notifica del decreto al coobbligato è valsa come atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dello stesso, ai sensi dell’art. 1310 c.c.


