In sede di separazione e divorzio, le questioni legate all'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale rappresentano la principale fonte di incertezza e tensione tra i coniugi. Comprendere quali siano i criteri legali applicati dai Tribunali per determinare l'ammontare dei contributi economici e la destinazione dell'immobile di famiglia è fondamentale per affrontare il procedimento con consapevolezza.
L'assegnazione della casa coniugale: priorità ai figli
L'assegnazione della casa coniugale non viene decisa in base a chi sia l'effettivo proprietario dell'immobile, bensì in funzione dell'interesse primario dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. La legge mira a garantire ai figli la continuità dell'habitat domestico, evitando loro l'ulteriore trauma di dover abbandonare la casa in cui sono cresciuti. Di norma, quindi, l'immobile viene assegnato al genitore con cui i figli convivono prevalente (genitore collocatario), a prescindere dal fatto che la casa sia di proprietà dell'altro coniuge o cointestata. L'assegnazione decade qualora l'assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
L'assegno di mantenimento per i figli
Ciascun genitore ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. L'assegno per i figli copre le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, alloggio, utenze), mentre le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, gite scolastiche, attività sportive e ricreative) vengono solitamente ripartite al 50% o in quote proporzionali ai redditi dei genitori.
L'assegno di mantenimento al coniuge e l'assegno divorzile
L'assegno spettante al coniuge debole durante la separazione si basa sul principio della solidarietà coniugale e mira a garantire un apporto economico a chi non disponga di adeguati redditi propri. In sede di divorzio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegno divorzile non ha più una funzione meramente assistenziale o volta a garantire il "tenore di vita goduto durante il matrimonio", bensì una funzione compensativo-perequativa. Il Giudice valuta: • L'effettiva incapacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati per motivi oggettivi. • Il contributo fornito dal coniuge debole alla formazione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge (ad esempio, rinunciando ad opportunità lavorative per dedicarsi alla cura della casa e dei figli). • La durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Il supporto dello Studio Legale Mascali
La determinazione delle condizioni economiche richiede un'analisi rigorosa delle disponibilità patrimoniali di entrambe le parti. Operando come avvocato a Bergamo, lo Studio Legale Mascali assiste i propri clienti nella ricostruzione puntuale delle capacità reddituali e nella negoziazione di accordi equi, sostenibili e capaci di garantire stabilità finanziaria nel tempo.




