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Studio Legale Mascali Bergamo
news giuridiche

07/04/2025

Caparra confirmatoria e preliminare di vendita

Una sentenza del Tribunale di Gorizia (n.198/2024) ha ripercorso alcune caratteristiche e modalità di funzionamento della caparra confirmatoria e del rimedio del recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1385 c.c., con riferimento a un contratto preliminare con cui il promissario acquirente aveva emesso un assegno bancario a titolo di caparra all’ordine dei promittenti venditori, consegnandolo “momentaneamente” al mediatore in sede di sottoscrizione della proposta di preliminare, in attesa dell’accettazione da parte dei venditori. L’assegno non veniva però mai incassato dai destinatari, i quali nemmeno addivenivano, dopo aver accettato il preliminare, alla stipula del contratto definitivo nei termini, risultando così inadempienti.

A fronte della richiesta del promissario acquirente di utilizzare il rimedio previsto dall’art. 1385 c.c., e quindi recedere dal contratto esigendo la restituzione del doppio della caparra versata, i promittenti venditori eccepivano sia la mancanza di inadempimento stante l’impossibilità giuridica a loro non imputabile dovuta alla presenza di “problematiche catasto-tavolari” tali da impedire la stipulazione della vendita, sia l’impossibilità di fruire del rimedio proprio del sistema della caparra, dato che gli stessi non avevano mai incassato l’assegno, che era rimasto depositato presso l’agenzia immobiliare.

Il Tribunale, dopo aver escluso la non imputabilità dell’impossibilità giuridica ai resistenti, dato che la presenza di tutti i presupposti formali per stipulare la compravendita è un fatto rientrante nella propria sfera di controllo, e dopo aver ritenuto l’inadempimento di non scarsa importanza (e quindi tale da legittimare una risoluzione/recesso del contratto), ha ribadito che la caparra era stata legittimamente versata dal promissario acquirente, e che il destinatario della stessa aveva l’onere di attivarsi per l’incasso, non potendo la sua inerzia nuocere alla parte che ha correttamente eseguito il pagamento. L’assegno bancario è stato consegnato al mediatore, che lo ha legittimamente ricevuto in consegna in quanto soggetto incaricato di agevolare la stipula del preliminare e di curare l’adempimento delle obbligazioni connesse. Da quel momento, l’assegno è stato nella disponibilità dei promittenti venditori, che avevano l’onere di attivarsi per ottenerne il possesso ed incassarlo.

Il ricorrente ha quindi, secondo il giudice, legittimamente esperito il rimedio di cui all’art. 1385 c.c., esercitando la facoltà di recesso dal contratto e richiedendo il pagamento del doppio della caparra versata. Come ribadito nella motivazione della sentenza, su di esso grava l’obbligo di allegare e provare la conclusione del contratto e la corresponsione della caparra, mentre deve soltanto allegare l’inadempimento di controparte (sarà poi la parte inadempiente a dover provare le eccezioni che intende sollevare).

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