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news giuridiche

08/01/2026

Domanda tra convenuti: è necessario chiedere il rinvio dell’udienza? La cassazione interpella le sezioni unite.

Immaginiamo una causa: Tizio cita in giudizio sia Caio che Sempronio, ritenendoli entrambi responsabili di un danno. Caio, nel difendersi, ritiene che l'eventuale responsabilità sia in realtà tutta di Sempronio e, pertanto, vuole chiedere al giudice che, in caso di condanna, sia Sempronio a doverlo rimborsare (in termini tecnici, una "domanda di manleva"). La domanda che Caio rivolge a Sempronio, suo "compagno di sventura" nello stesso processo, è definita "domanda trasversale".

La questione è: come deve essere proposta questa domanda? Basta inserirla nel proprio atto di difesa, confidando che Sempronio (già parte del processo) ne venga a conoscenza? Oppure è necessario seguire una procedura più formale, simile a quella prevista per chiamare in causa una persona completamente estranea al giudizio?

Su questo punto, la Corte di Cassazione ha registrato un forte contrasto tra i suoi stessi giudici, tanto da decidere, con una recente ordinanza (Cass. civ., sez. III, ord., 23 dicembre 2025, n. 33810), di rimettere la questione alle Sezioni Unite, il suo organo più autorevole, per ottenere una risposta definitiva.

Il contrasto si articola su due posizioni principali:

  1. L'orientamento più datato e "semplificato": Secondo questa tesi, non è necessario alcun formalismo particolare. Il convenuto che vuole agire contro un altro convenuto deve semplicemente inserire la propria domanda nel suo primo atto difensivo (la comparsa di risposta), così come farebbe per una normale domanda riconvenzionale contro l'attore. La ragione è semplice: l'altro convenuto è già parte del processo; quindi, non c'è bisogno di una "chiamata in causa" formale. Costringerlo a notificare un nuovo atto e a chiedere un rinvio sarebbe un "inutile formalismo", contrario ai principi di economia e concentrazione processuale.

  2. L'orientamento più recente e "garantista": Al contrario, la giurisprudenza più recente ritiene che la semplice proposizione della domanda nell'atto difensivo non sia sufficiente. Per tutelare pienamente il diritto di difesa, il convenuto destinatario della domanda "trasversale" deve essere trattato come un "terzo" rispetto a quella specifica pretesa. Di conseguenza, chi propone la domanda deve, a pena di inammissibilità: • Chiedere al giudice, nel proprio atto difensivo, di spostare la data della prima udienza. • Notificare all'altro convenuto un vero e proprio atto di citazione, rispettando i termini a comparire previsti dalla legge. Questo per garantire al convenuto "citato" un tempo adeguato per preparare le proprie difese contro una domanda che, di fatto, instaura un nuovo rapporto processuale tra i due. Nel caso specifico che ha portato alla rimessione, un gruppo di convenuti aveva proposto una domanda di manleva verso un'altra convenuta senza chiedere il rinvio dell'udienza. La Corte d'Appello aveva dichiarato la loro domanda inammissibile, aderendo all'orientamento più rigoroso. Data la frequenza con cui questa situazione si verifica nei tribunali e l'incertezza che ne deriva, la Terza Sezione della Cassazione ha ritenuto "non più differibile" un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. La decisione che verrà presa avrà un impatto fondamentale sulla gestione di moltissimi processi, stabilendo una regola chiara per tutti.

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