Il promittente acquirente citava in giudizio il mediatore chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti.
Il Tribunale, nel giudizio di primo grado, respingeva la domanda, dando ragione al mediatore. La Corte d’Appello riformava la decisione e condannava il mediatore al risarcimento dei danni. Il mediatore impugnava la decisone di secondo grado.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7178 del 10.04.2015, conferma la correttezza della sentenza d’Appello, precisando che:
a) il mediatore professionale è tenuto all'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l'uso della diligenza professionale del caso;
b) il mediatore professionale non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio, che si è rifiutato di verificare;
c) in caso di inadempimento la colpa è presunta e incombe sul mediatore l'onere di provare o l'inesistenza dell'inadempimento o l'inimputabilità a sé del medesimo.
08/05/2015




