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news giuridiche

07/04/2022

Il Patrocinio a Spese dello Stato e l’obbligo delle comunicazioni relative alla variazione del reddito

E’ molto importante ricordare che, una volta ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, devono essere comunicate le variazioni del proprio reddito. Queste comunicazioni vanno fatte anche se il reddito rimane sotto la soglia di ammissione al beneficio.
Sappiamo che viene riconosciuto il diritto di ricevere l’assistenza di un difensore di fiducia pagato direttamente dallo Stato qualora il proprio reddito sia inferiore a €. 11.746,68. Per avere maggiori informazioni sul Patrocinio a Spese dello Stato leggi https://www.avvocato-mascali-patrocinio-spese-stato.it/index.html
Quel che qui interessa è quanto concluso dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 9727 del 25.03.2022, laddove ha confermato l’esclusione dal beneficio di un soggetto che, in corso di giudizio, non aveva comunicato le proprie variazioni di reddito e sebbene il reddito fosse rimasto sotto la soglia di €. 11.746,68.
La Corte, infatti, ha reso una interpretazione rigorosa dell’art. 79 del DPR 115/2002 (Contenuto dell’istanza) in combinato disposto con l’art. 112 del DPR 115/2002 (Revoca del decreto di ammissione).
Art. 79, DPR 115/2002: “1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: … d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.”
Art. 112 DPR 115/2002: “ 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione.”
Osserva la Corte che, se ci si limita ad accettare il mancato superamento della soglia quale criterio di determinazione della permanenza del beneficio, si arriverebbe ad abrogare la ipotesi di revoca prevista all’art. 79, sub. a).
La revoca del Patrocinio, quindi, dovrà essere disposta anche quando il beneficiato non avrà ottemperato alle comunicazioni delle variazioni del proprio reddito, ancorché inferiori al limite previsto per l’ammissione. Del resto, conclude la Corte, la ratio sottesa alla norma è quella di “garantire l’assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato”.

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