I giudici del terzo grado hanno quindi ritenuto di dare continuità all’orientamento che si è andato consolidando negli ultimi anni nella stessa giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 6685 del 2019; Cass. n. 11653 del 2018; Cass. n. 21942 del 2017; Cass. n. 28456 del 2013), secondo cui la nullità prevista dalla legge in questione sarebbe una nullità testuale, rientrante nell’ambito di quelle previste dall’art. 1418 comma 3 c.c., e non invece una nullità sostanziale o virtuale, come aveva sostenuto un precedente orientamento giurisprudenziale ormai ritenuto superato. Di conseguenza, la menzione del titolo edilizio è necessaria soltanto nell’atto definitivo di trasferimento del diritto reale, mentre non è richiesta a pena di nullità nel contratto preliminare (anche se può comunque essere opportuno già inserirla in quella sede).
06/09/2024




