È quanto ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza n. 16893/2025. L’assemblea condominiale, quale organo collettivo che delibera a maggioranza, ha infatti competenza a deliberare circa la gestione dei beni e servizi comuni, non potendo invece adottare alcuna decisione che riguardi i beni individuali, di proprietà dei singoli condomini o di terzi. Ad avviso della Corte, l’eventuale delibera assunta su tali argomenti sarebbe affetta da vizio di nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto, poiché il suo contenuto, ovvero il cd. decisum, è giuridicamente impossibile in quanto non rientrante tra le competenze dell’organo.
La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale che prevedeva che, per l’accesso al tetto del condominio, in mancanza di accordo di tutti i condomini, si dovesse passare attraverso l’appartamento posto all’ultimo piano, con evidente sacrificio del proprietario di quest’ultimo. A seguito dell’impugnazione di detta delibera, il condominio eccepiva che vi sarebbe stato un diritto di passaggio sul fondo del proprietario dell’ultimo piano, ai sensi dell’art. 843 c.c., che disciplina l’accesso al fondo altrui al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
I giudici di legittimità hanno tuttavia confermato l’orientamento già precedentemente espresso in altre pronunce, enunciando il principio secondo cui l’assemblea condominiale, che delibera con il metodo collegiale della maggioranza, non può occuparsi dei beni di proprietà esclusiva di singoli condomini o di terzi, non avendone la competenza, essendo invece tali decisioni assumibili con il metodo cd. contrattuale, ovvero con il consenso di tutti i condomini.




