english / privacy
Studio Legale Mascali Bergamo
news giuridiche

16/10/2025

Mini-Ascensore in Condominio: Via Libera all'Installazione (Art. 1102 c.C.)

È facolta’ del singolo condomino, ai sensi dell’art. 1102 c.C., provvedere all’installazione di un mini-ascensore nel vano delle scale condominiali, volto all’eliminazione delle barriere architettoniche, con il solo limite di non arrecare pregiudizio alla stabilita’ e alla sicurezza dell’edificio.

Una recente pronuncia della Cassazione ha chiarito la legittimità dell’intervento del singolo condomino che decida di installare a proprie spese, nella tromba delle scale condominiale, un mini-ascensore ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche e di un più agevole accesso alla sua proprietà, senza necessità di una preventiva delibera assembleare. La fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c., ed è soggetta al limite del cd. “pari uso”, ovvero l’intervento non deve pregiudicare il diritto di ogni condomino di fare parimenti uso delle parti comuni.

La sentenza premette che bisogna ben distinguere l’ipotesi regolata dall’art. 1120 da quella dell’art. 1102, in quanto differenti sia sotto un profilo oggettivo, sia soggettivo. Queste le parole dei giudici: “Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza materiale della cosa comune e determinano l'insorgenza in capo a tutti condomini dell'obbligo di sostenerne le spese (art. 1123, comma 1, c.c.), salve le ipotesi di cui all'art. 1121 c.c., mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà individuali riconosciute al singolo condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte”.

Ebbene, l’installazione da parte di uno o più condomini di un ascensore o una piattaforma elevatrice nella tromba delle scale condominiale, anche se porta alla riduzione della larghezza di dette scale, è legittima in quanto volta all’eliminazione di barriere architettoniche dell’edificio, se porta ad eliminare o anche solo attenuare le difficoltà di fruizione del bene principale dell’abitazione, e non necessita di alcuna preventiva autorizzazione assembleare. Tutto ciò, ovviamente, solo ove l’installazione non leda il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso dei beni comuni. L’eventuale autorizzazione, se comunque concessa, ha valenza di mero riconoscimento dell’assenza di interessi contrari degli altri condomini.

La Cassazione, infine, richiama l’art. 2 legge 13/1989, normativa speciale riguardante le deliberazioni condominiali che hanno come oggetto interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche in edifici privati. Secondo detta normativa, per la realizzazione di tali innovazioni l’unico limite applicabile è quello del non recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, sancito dal comma 4 dell’art. 1120, e non anche gli altri limiti consistenti nel divieto di alterazione del decoro architettonico e dell’inservibilità all’uso o al godimento anche di un solo condomino. A detta dei giudici, questa normativa speciale è applicabile anche alle modificazioni su iniziativa e a spese del singolo condomino, con la conseguenza che esse possono essere eseguite se non pregiudicano la stabilità e la sicurezza dell’edificio.

incontro conoscitivo


Hai bisogno di tutelare i tuoi diritti o di recuperare un credito?

Le dinamiche del diritto civile e le procedure di riscossione richiedono tempestività e un approccio strategico mirato.

Lo Studio Legale Mascali offre assistenza legale esperta a Bergamo per privati e aziende, garantendo una gestione professionale delle controversie patrimoniali, della contrattualistica e del recupero crediti.

Non lasciare che il tempo consumi i tuoi diritti.

CHIAMA ORA SCRIVICI