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30/01/2026

Prestiti tra Conviventi: La Prescrizione si Ferma. La Svolta della Corte Costituzionale

Un prestito a un partner per aiutarlo a ristrutturare casa o avviare un'attività è un gesto comune all'interno di una coppia. Ma cosa succede se la relazione è una convivenza di fatto e non un matrimonio? Fino a ieri, il tempo poteva diventare un nemico, cancellando il diritto a riavere indietro i propri soldi. Una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 7 del 23 gennaio 2026) ha cambiato radicalmente le regole, allineando la tutela dei conviventi a quella dei coniugi.

Il Problema: La Prescrizione e la Fiducia

Nel nostro ordinamento, i diritti di credito (come la restituzione di un prestito) si estinguono dopo un certo periodo di tempo se non vengono esercitati: è la cosiddetta "prescrizione". Per evitare che ciò accada, il creditore deve compiere atti formali, come inviare una raccomandata o avviare una causa. Tuttavia, il Codice Civile (art. 2941, n. 1) ha sempre previsto un'eccezione: tra marito e moglie, il decorso della prescrizione è "sospeso". La logica è chiara: si vuole evitare di costringere un coniuge a fare causa all'altro solo per non perdere un proprio diritto, minando l'armonia e la fiducia che dovrebbero caratterizzare il matrimonio. Questa tutela, però, non era estesa alle coppie di fatto, creando una disparità evidente e un dilemma crudele per il convivente creditore: agire contro il partner, incrinando il rapporto, o rischiare di perdere tutto per sempre?

La Decisione della Corte Costituzionale

Investita della questione dal Tribunale di Firenze, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa disparità di trattamento. La Corte ha riconosciuto che la convivenza di fatto, quando stabile e basata su un legame affettivo, è una "formazione sociale" in cui si svolge la personalità dell'individuo, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Il ragionamento dei giudici è stato lineare: la ratio della sospensione – preservare il legame affettivo dalla necessità di atti legali potenzialmente conflittuali – vale tanto per i coniugi quanto per i conviventi stabili. Imporre a questi ultimi di scegliere tra la salvaguardia del rapporto e la tutela dei propri diritti è irragionevole e viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Il Caso Concreto

La decisione nasce da una storia reale. Una donna aveva prestato al suo compagno oltre 90.000 euro, in parte formalizzati con una scrittura privata nel 2006. La loro convivenza, durata oltre un decennio, è terminata nel 2016. Quando lei ha chiesto la restituzione del prestito, l'ex compagno ha eccepito la prescrizione decennale, sostenendo che il diritto si fosse estinto nel marzo 2016. Senza l'intervento della Corte, la donna avrebbe perso i suoi soldi. Grazie alla nuova regola, invece, il periodo di prescrizione si considera sospeso per tutta la durata della convivenza. Il conteggio dei dieci anni è ripartito solo dalla fine del rapporto nel novembre 2016, rendendo la sua richiesta di restituzione pienamente valida.

Un Dettaglio Fondamentale: Non Serve la Registrazione

La Corte ha inoltre chiarito un punto cruciale: la sospensione della prescrizione si applica anche se la convivenza non è stata formalmente registrata in anagrafe. Ciò che conta è la realtà sostanziale del rapporto: la sua stabilità, continuità e serietà, che possono essere accertate dal giudice anche a posteriori sulla base di prove oggettive. Questa sentenza segna un passo avanti fondamentale nel riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto, eliminando una discriminazione che non aveva più alcuna giustificazione nella coscienza sociale e nell'evoluzione del nostro ordinamento.

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