Giudizio di esecuzione per spese condominiali non pagate: l’annullamento della delibera di approvazione e ripartizione della spesa non sempre fa venire meno l’esistenza del credito
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 2211/2025, ha espresso alcuni importanti principi in tema di procedimento esecutivo nei confronti dei condomini per spese condominiali non pagate. Innanzitutto, viene chiarito che tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali e quello di impugnazione della delibera assembleare che fonda tale decreto vi è un rapporto di pregiudizialità e dipendenza e perciò, ove i due giudizi siano instaurati separatamente, vanno riuniti ai sensi dell’art. 274 c.p.c. e trattati congiuntamente (oppure, se siano instaurati davanti ad autorità giurisdizionali diverse, si applicano le regole riguardanti la continenza di cui all’art. 39 comma 2 c.p.c.). In secondo luogo, la pronuncia dà ragione all’orientamento (già espresso dalle SS.UU. 9839/2021) per cui il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere sull’opposizione al decreto ingiuntivo, può sindacare anche la validità della delibera che sta alla base del medesimo, in quanto “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa”. Il giudice potrebbe quindi pronunciare la nullità della delibera, d’ufficio o su eccezione di parte, oppure l’annullamento della stessa, purché questo sia dedotto in via d’azione mediante apposita domanda riconvenzionale contenuta nell’atto di citazione (vedi SS.UU. richiamate).
Nella vicenda in oggetto, un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino per il pagamento di spese condominiali ordinarie e straordinarie, allegando la delibera di approvazione del rendiconto che ripartiva le spese in ragione delle proporzioni riportate nelle tabelle millesimali contenute in un regolamento contrattuale che l’amministratore aveva ritenuto applicabile alla fattispecie. Il condomino aveva poi proposto opposizione al decreto, iniziando inoltre un separato giudizio di impugnazione della delibera ai sensi dell’art. 1137 comma 2 c.c. I due giudici dell’appello avevano, rispettivamente, rigettato l’opposizione e annullato la delibera: avverso quei provvedimenti ricorrono per Cassazione la società condomina ed il condominio. Dopo aver disposto la trattazione congiunta dei ricorsi, gli ermellini, in applicazione dei suddetti principi, confermano l’annullamento della delibera ed accolgono l’opposizione della condomina, rinviando però al giudice di merito per la decisione sulla sussistenza o meno del credito, in quanto l’annullamento della delibera di approvazione e di ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria non fa venir meno il potere del giudice dell’opposizione di verificare la fondatezza della pretesa creditoria. In altri termini, la produzione del verbale della delibera che approva il rendiconto e precisa la ripartizione delle spese (sulla base del criterio legale o di una diversa convenzione, ai sensi dell’art. 1123 c.c.), sebbene costituisca titolo idoneo a provare il credito, non è un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.
Bisogna però distinguere, secondo l’ordinanza, tra la delibera di approvazione di spese ordinarie per la manutenzione di enti e parti comuni e per l’erogazione di servizi comuni, da quella di approvazione di spese straordinarie. Nel primo caso, la delibera condominiale ha valenza meramente dichiarativa, ovvero serve soltanto ad avere contezza dell’entità della spesa e a precisare l’esatta ripartizione dei contributi che sono dovuti in base alla legge (o a una diversa convenzione che deroga al criterio legale, se esistente). Il credito verso i condomini esiste quindi a prescindere da qualsiasi approvazione assembleare. Nel secondo caso, invece, la delibera di approvazione e ripartizione della spesa ha valenza costitutiva del credito, in quanto lo stesso sorge proprio per effetto di essa. Di conseguenza, mentre in quest’ultimo caso l’annullamento della delibera comporta l’infondatezza del credito azionato, nel caso delle spese ordinarie l’annullamento non priva il giudice dell’opposizione del suo potere di verifica della sussistenza o meno del credito.




