Dispone l’art. 2951 c.c. che “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Questa norma ha indotto molti vettori a disfarsi della relativa documentazione e, con essa, delle note di consegna decorso un anno dal trasporto.
Il problema per voi si manifesta quando, a seguito di un’azione giudiziale per il recupero del credito, l’acquirente dovesse contestare la ricezione della merce.
In quel momento sarà, con ogni probabilità, trascorso l’anno dalla data di consegna e voi vi trovereste sforniti di qualsivoglia documento di consegna sottoscritto dal destinatario che possa smentire, per tabulas, la diversa affermazione del vostro debitore. Di certo, non sarà sufficiente la firma del vettore sul documento di trasporto, visto che nulla dice sulla destinazione finale.
Per questi motivi, vi consiglio, al primo sentore di difficoltà nell’esazione del credito, di fare richiesta al vettore, che ha curato il trasporto, della documentazione comprovante la consegna al destinatario.
03/03/2015




